Come interrompere un procedimento di pignoramento immobiliare?

Una volta avviato il procedimento di esecuzione immobiliare, il debitore ha ancora la possibilità di preservare la propria proprietà immobiliare. Esaminiamo alcune alternative che il creditore, considerando i significativi costi e tempi della procedura esecutiva, potrebbe essere incline a valutare:

1. Accordo transattivo a saldo e stralcio con i creditori: Tale accordo, negoziato tra le parti, comporta l'impegno del debitore a versare l'importo dovuto, sebbene in misura ridotta o rateizzato, e dei creditori a rinunciare alla procedura esecutiva.

2. Conversione del pignoramento: Il debitore può richiedere, prima che venga disposta la vendita all'asta, di sostituire l'immobile pignorato con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante, comprensiva delle spese di esecuzione. Qualora vi siano giustificate motivazioni, il pagamento può avvenire anche in forma rateale, entro un massimo di 48 mesi.

3. Riacquisto dell'immobile tramite asta pubblica: Tutti possono partecipare all'asta, fatta eccezione per il debitore stesso (neppure tramite un intermediario). Tuttavia, il debitore potrebbe trarre beneficio dall'acquisto effettuato da un soggetto terzo, ad esempio un parente stretto, che successivamente gli consentirebbe di continuare a usufruire dell'immobile.

4. Cancellazione del pignoramento immobiliare: In alcuni casi, la procedura esecutiva può concludersi senza che il debitore perda la disponibilità del bene (ad esempio, in caso di difetti nelle offerte di acquisto del bene o in seguito a un accordo con i creditori). In questa situazione, tuttavia, è necessario che il pignoramento immobiliare venga cancellato, permettendo al proprietario di riacquistare la disponibilità del bene, libero da oneri.

5. Opposizione al pignoramento: Esistono due modalità diverse per opporsi al pignoramento immobiliare: l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi. Vediamole insieme:

- Opposizione all'esecuzione (disciplinata dall'art. 615 c.p.c.): In questo caso, il debitore contesta il diritto di avviare la procedura esecutiva, ad esempio a causa di un difetto nel titolo esecutivo o perché i beni esecutati sono inalienabili. La norma prevede che l'opposizione sia ammissibile solo se presentata prima della vendita, a meno che non sia basata su fatti sopravvenuti o se l'opponente dimostra di non averla potuta presentare tempestivamente per cause di forza maggiore. Pertanto, se l'esecuzione non è ancora iniziata, l'opposizione assume la forma di un'opposizione a precetto, mentre se l'esecuzione è già iniziata, l'op

posizione viene presentata come un ricorso al giudice dell'esecuzione.

- Opposizione agli atti esecutivi (disciplinata dall'art. 617 c.p.c.): In questo caso, il debitore contesta le modalità con cui è stata avviata la procedura, ad esempio eventuali vizi di forma o notificazione degli atti (titolo esecutivo o precetto). In tali casi, il termine finale per presentare l'opposizione è di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Anche qui, le modalità differiscono a seconda che l'esecuzione sia già iniziata o meno: se l'opposizione precede la notifica del pignoramento, avviene attraverso un atto di citazione dinanzi al giudice competente; se l'esecuzione è già iniziata, l'opposizione avviene tramite un ricorso al giudice dell'esecuzione.

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Pignoramento immobiliare: guida alla procedura